Agevolazioni fiscali
COMPENSO AI COLLABORATORI PER ATTIVITA SPORTIVE
Con la legge di Bilancio 2018 è stato confermato il compenso esente, ex art. 90 Legge 289/2002, per i collaboratori delle attività sportive e formative delle ASD ed aumentato il budget da €.7.500,00 ad €.10.000,00
Vi rammento che le norme in materia sono chiarissime, chi non le rispetta in caso di controlli potrebbe avere accertamenti di imposte alquanto pesanti, che riguarderebbero le ASD e il percettore del compenso .
Riassumiamo alcuni principi:
- Il compenso per attività sportiva dilettantistica è riservato al settore sportivo dilettantistico (CONI, FSN, DSA, EPS, SSD, ASD, UNIRE), cori, bande e filodrammatiche;
- Può essere elargito per tutte le attività relative alla pratica di attività sportive, formative compreso le attività di segreteria, gestione degli impianti ed ogni altra collaborazione correlata;
- Il collaboratore sportivo NON è un dipendente, ma svolge la sua attività in piena autonomia;
- Il collaboratore deve avere delle competenze dimostrabili da un titolo abilitativo (Laurea in Scienze Motorie, diplomi federali o equiparati etc );
- L’incarico deve essere dato con una apposita lettera di incarico ed ogni versamento dei compensi è seguito da una autodichiarazione del collaboratore (fac simile sul sito cpviterbo@libertasnazionale.it
- Annualmente vanno dichiarati dalla associazione con Certificazione Unica ed dal percipiente inseriti in dichiarazione dei redditi personale se dovuta.
Quali sono i limiti?
Bisogna tenere conto dei limiti importantissimi imposti sia dalla legge, da sentenze e circolari.
Facciamo sintetico elenco:
- Solo le ASD iscritte nel Registro Coni possono adottare questo metodo, non le associazioni culturali o non le APS
- I dipendenti pubblici devono informare l’Amministrazione di appartenenza dell’inizio di tale attività;
- Tali compensi rientrano unicamente nella categoria dei Redditi Diversi l’articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/86
È ormai conclamato e condiviso che il collaboratore sportivo non può avere come unica fonte di reddito il compenso sportivo e in alcune lettere di incarico viene espressamente chiesto di dichiarare questa condizione. L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che la condizione di unico reddito trasforma il compenso sportivo in reddito professionale, da assoggettare alla relativa tassazione ordinaria
Qualora esistano situazioni non chiare può essere richiesto a mezzo e-mail chiarimento al cpviterbo@libertasnazionale.it
la gestione degli incassi e la gestione dei collaboratori sono i due punti cruciali della tua associazione.
I controlli mirano soprattutto a scovare evasioni proprio in questi due aspetti, che se gestiti male segneranno pesantemente le tue finanze ().
Norma a favore delle società sportive dilettantistiche quella prevista all’art. 1 c. 50 della Legge di Bilancio 2017 che eleva la soglia da 250000 a 400000, dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.
Tale limite originariamente previsto in 100 milinioni euro era già stato portato a 250.000 euro dalla legge finanziaria del 2003.
Si ricorda che la Legge 16 dicembre 1991, n. 398, concernente le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, stabisce che le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 400.000 , possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi forfettaria (art. 2 Legge 398 del 1991).
Ricordiamo che per esercitare l’opzione per accedere alle agevolazioni di determinazione del reddito forfettario, previste dalla 398/91 occorre:
- effettuare una comunicazione preventiva alla SIAE con lettera raccomandata
- comunicare la scelta all’Ufficio Iva tramite il modello di inizio attività o successivamente inviando il quadro VO che nel caso di esonero della dichiarazione andrà presentato unitamente al frontespizio dell’Unico ENC
Vale comunque il comportamento concludente, anche se non comunicare la scelta espone all’applicazione della sanzione amministrativa tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.
L’opzione è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.
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Tag: Terzo Settore e non profit, Legge di Stabilità 2018